Casa del consumatore Lazio

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TELECOMUNICAZIONI PIRATERIA WEB

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 Agcom: 2,8 milioni di multa per Vodafone e altri operatori


Sanzioni per oltre 2,8 milioni complessivi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei confronti degli operatori telefonici. Le sanzioni riguardano Vodafone (1,68 milioni), Telecom Italia (536mila), Opitel (348mila), Bt Italia (120mila) e Eutelia (120mila). L'Agcom in una nota spiega che nell'ambito della sua attività a tutela dei consumatori, ha concluso negli ultimi mesi una serie di procedimenti diretti a verificare la corretta osservanza da parte degli operatori telefonici delle norme in tema di portabilità del numero, servizi non richiesti, indici di qualità.


La multa più salata è quella di Vodafone a causa della «violazione delle norme relative alla mobile number portability». In particolare, spiega l'Agcom, la sanzione è composta da 1,440 milioni «per aver illegittimamente ostacolato le richieste di trasferimento di utenti verso operatori concorrenti» e di 240mila euro «per aver utilizzato in modo improprio i dati dei clienti che avevano chiesto la portabilità del numero verso un altro operatore».


Per Telecom Italia, invece, la multa è di 536mila euro «per diverse violazioni della normativa a tutela dei consumatori: 240mila euro per aver utilizzato in modo improprio i dati dei clienti che avevano chiesto la portabilità del numero verso un altro operatore; 180mila euro per aver addebitato servizi a sovrapprezzo non richiesti; 116mila euro per il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti per l'anno 2007, sia per quanto riguarda il tasso di malfunzionamento delle linee di accesso più alto del dovuto, sia per i tempi di riparazione dei guasti superiori a quelli previsti».
Leggermente inferiore la sanzione per Opitel (348.000 euro), «per aver attivato servizi non richiesti a utenti che si ritrovavano, senza saperlo, a essere clienti della società; in questo caso l'Autorità non ha ritenuto sufficiente la proposta di impegni presentata dall'operatore, in quanto non conteneva alcuna modifica migliorativa rispetto agli obblighi già imposti dalla normativa di settore a tutti i gestori».
Per Bt Italia ed Eutelia, infine, la multa è di 240mila euro complessivi (120mila ciascuno) «per la violazione della normativa sui servizi a sovrapprezzo».

Fonte  il Sole 24 Ore 24 febbraio 2009

 

 

 

 

 

 Firmato il Protocollo di Conciliazione tra Fastweb e la Casa del Consumatore.


 Dal primo gennaio 2009, sarà più facile risolvere le controversie per i cittadini della Regione Lazio.
Fastweb e le associazioni dei consumatori del Cncu (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti) tra le quali, la Casa del Consumatore, infatti, hanno firmato un accordo per avviare la procedura di conciliazione paritetica delle controversie riguardanti i servizi di comunicazione su rete fissa e mobile.
Lo scopo della conciliazione sarà quello di garantire ai consumatori una risoluzione delle controversie in modo veloce e del tutto gratuito.
La conciliazione sarà attiva nella fase sperimentale per i primi 6 mesi ed sarà ristretta ai soli reclami provenienti dal Lazio e dalla Lombardia. Poi, sarà estesa al territorio nazionale. In questa prima fase i clienti potranno richiedere di accedervi solo tramite una delle associazioni dei consumatori firmatarie dell'accordo. Sarà istituita una Commissione formata da un rappresentante di Fastweb e da un componente dell'associazione della CASA DEL CONSUMATORE che rappresenterà il cliente.
 La Commissione inoltre esprimerà un parere e potrà deciderà eventuali rimborsi.
La procedura sarà completamente gratuita per il consumatore che si rivolgerà alla Casa del Consumatore.
Piena soddisfazione è stata espressa dal Dott. Settimo Cerniglia, Cordinatore Regionale e Responsabile del Settore Telecomunicazioni, infatti con la firma di Fastweb molti migliaia di utenti potranno accedervi e risolvere in modo gratuito e veloce il contenzioso ed evitare così di impegnarsi in contenziosi dai costi e dai tempi poco confortanti.
Per aderire alla procedura di Conciliazione nel Lazio potete chiamare lo Sportello di Conciliazione dedicato:Viale liegi n. 16- 00198 Roma
Tel. 06/64463420 fax06.45437959 email Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

Marketing, stop a chiamate indesiderate

Il Garante vieta l'utilizzo dei numeri telefonici da parte delle aziende senza il consenso degli utenti

 

ROMA - Stop del Garante per la privacy al marketing selvaggio e alle telefonate promozionali indesiderate. L'Autorità ha vietato ad alcune società specializzate nella creazione e nella vendita di banche dati (Ammiro Partners, Consodata e Telextra) l'utilizzo in tal senso dei dati personali di milioni di utenti. «I dati, nello specifico numeri telefonici, erano stati raccolti e utilizzati illecitamente, senza cioè aver informato gli interessati e senza che questi avessero fornito uno specifico consenso alla cessione delle loro informazioni personali ad altre società», spiega una nota dell'Authority. Il divieto è scattato anche per altre aziende, come Wind, Fastweb, Tiscali e Sky, che hanno acquistato da queste società i database allo scopo di poter contattare gli utenti e promuovere i loro prodotti e servizi tramite call center.

CONSENSO - «Se qualcuno vuole entrare in casa nostra - commenta il relatore del provvedimento, Mauro Paissan - deve bussare. Così, se qualcuno vuole chiamarci per vendere un prodotto o un servizio, deve avere il nostro consenso per usare il nostro numero telefonico. Il Garante vuole difendere i cittadini che si sentono molestati da telefonate non desiderate. In questo modo si tutelano anche gli operatori di telemarketing che si comportano correttamente».

SEGNALAZIONI - Ai provvedimenti inibitori del Garante privacy si è giunti dopo ripetuti richiami e ispezioni, effettuate sia presso le società che avevano formato i database e venduto i dati, sia presso operatori telefonici e aziende che li avevano acquistati e i call center che contattavano gli utenti. Numerosi sono stati gli abbonati che hanno segnalato al Garante la ricezione di chiamate promozionali indesiderate effettuate da e per conto di diversi operatori telefonici o aziende che promuovevano beni o servizi. Dalle verifiche effettuate presso le società che hanno fornito i database, è emerso che i dati degli utenti erano stati raccolti e ceduti a terzi senza informare gli interessati, o informandoli in maniera inadeguata, e senza un loro preventivo specifico consenso. Una delle società, peraltro, offriva sul proprio sito i dati di oltre 15 milioni di famiglie italiane suddivise per redditi e stili di vita, senza che gli interessati fossero stati informati o avessero dato il loro assenso alla comunicazione dei dati a terzi. Da parte loro, le aziende e le compagnie telefoniche che hanno acquistato i dati e li hanno utilizzati a fini di marketing telefonico (il cosiddetto 'teleselling'), non si sono preoccupate di accertare, come prevede invece la disciplina sulla protezione dei dati, che gli abbonati avessero acconsentito alla comunicazione dei propri dati e al loro uso a fini commerciali.

Fonte Corriere della Sera del 3 settembre 2008 

 

La Casa del Consumatore Promuove l'abolizione della tassa di concessione Governativa che grava indistintamente su tutti gli abbonamenti

Breve note sulla Tematica

La Tassa di Concessione Governativa sugli abbonamenti dei Cellulari: un’anomalia italiana.

Con la presente si intende esporre e denunciare l’illegittima imposizione fiscale cui sono soggetti tutti gli abbonati alla telefonia mobile che stipulino contratti con operatori italiani.

Nel lontano 1992, quando le finanze dello stato Italiano si trovavano in stato di crisi una manovra economica impose, tra gli altri balzelli, una tassa sull’uso degli abbonamenti dei telefoni cellulari.

Questa tassa era imposta nella logica di colpire un bene o servizio che veniva considerato “di lusso” o comunque superfluo e traeva la sua base giuridica nella riserva statale del servizio di telecomunicazione e nella possibilita’ per lo Stato Italiano di imporre una specifica licenza o autorizzazione per l’uso di un telefono cellulare, che all’epoca non aveva conformita’ di tipo unificato a livello comunitario.

Per il contribuente l’unica modalita’ certa per potere portare in detrazione/deduzione le spese e l’IVA per l’utilizzo dei servizi di telefonia mobile necessari allo svolgimento delle attivita’ professionali e’ la sottoscrizione di un contratto di abbonamento a lui intestato.

La tassa sull’abbonamento e’ fissata in 12, 81 euro mensili; vi e’ la possibilita’ per il contribuente di optare per una imposta ridotta, 5,16 euro mensili, che pero’ comporta l’impossibilita’ giuridica e fiscale di portare in detrazione/deduzione i costi del servizio e la relativa imposta sul valore aggiunto.

La tassa fissa grava in maniera non progressiva sugli abbonati, non essendo vincolata in alcun modo ne’ al reddito ne’ all’utilizzo del servizio: in tale maniera essa colpisce particolarmente il tessuto degli artigiani e delle piccole e medie imprese che hanno tipicamente consumi piu’ contenuti rispetto alle grandi imprese.
Vi sono casi, documentabili, in cui questa imposta ha una incidenza percentuale pari o superiore al 50% di quanto fatturato dall’operatore per servizi e canoni.

Se a questo si aggiunge l’Imposta sul Valore Aggiunto pari al 20% che grava su tutti i servizi di tlc e’ evidente la dirompente oppressione fiscale che ne deriva.

Questa gabella rende piu’ costoso per il professionista,l’artigiano e la piccola impresa operante in Italia il gia’ difficile compito di modernizzare le proprie strutture e di utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione indispensabili a concorrere sui mercati globali, e la discrimina fortemente rispetto a una identica impresa che opera in un altro paese dell’Unione Europea.

LA NATURA DEL TRIBUTO

Il dpr 642/72 (contenente le norme sulle Tasse di Concessione) contiene all’articolo 21 della tariffa annessa la previsione di una imposta per: licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. Vi era nell’imposta il riferimento diretto all’articolo 318 del Codice Postale (sostituito dall’art. 160 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche) che prevedeva l’obbligo della licenza per l’esercizio delle stazioni radioelettriche.

La concessione governativa viene cioe’ imposta sulla “licenza” o sul suo documento sostitutivo: e’ bene chiarire che in realta’ nessuna licenza e’ necessaria in Italia per utilizzare un telefonino e che se invece lo fosse questo sarebbe sicuramente un fardello abusivo che lo stato Italiano impone a chi stabilisce la propria attivita’ sul proprio territorio e intenda avvalersi dei servizi ivi somministrati.

Sulla non necessita’ della licenza radioelettrica per i telefoni mobili e della relativa illegittima tassa

L’Articolo 160 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (di recepimento della direttiva 2002/20/CE e altre) recita:
1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l’autorizzazione generale all’esercizio deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dal Ministero.
2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.
Si noti che nessun ente, compreso il Ministero, rilascia licenze relative ad autorizzazioni generali ai consumatori finali per l’utilizzo di terminali di telefonia mobile.

L’Amministrazione Fiscale Italiana ha individuato come presupposto della tassa di concessione e quindi come documento sostitutivo della licenza il contratto di abbonamento tra l’operatore e il cliente.

L’unico elemento normativo che prevedeva la possibilita’ che un operatore possa o debba rilasciare un documento sostitutivo delle licenza era il DM 33/90 “Regolamento concernente il servizio pubblico terrestre di comunicazione” all’articolo 3 comma 2: spetta alla societa’ concessionaria Sip provvedere al rilascio all’utente del documento che attesta la sua condizione di abbonato al servizio; tale documento, che sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio, deve contenere gli estremi del tipo di apparato terminale e della relativa omologazione e deve essere esibito dall’abbonato alla pubblica autorita’ in caso di richiesta di quest’ultima.

E’ inutile sottolineare che tale DM non puo’ in alcun modo impegnare gli operatori mobili GSM UMTS in quanto esponeva regole relative a terminali di tipo analogico, non protetti da alcuna direttiva comunitaria e omologati solo a livello nazionale. Inoltre da tempo i regolamenti di servizio sono stati sostituiti da piu’ moderne “carte del cliente” che stabiliscono i diritti dei consumatori in qualita’ di clienti del servizio.

In ogni caso il Codice delle Comunicazioni prevede che la licenza possa essere sostituita dall’abbonamento solo per la ricezione dei servizi di radiodiffusione. Quindi la previsione del DM 33/90 e’ illegittima in quanto in contrasto con un atto di normazione superiore.

Si e’ dimostrato pertanto che lo Stato Italiano fa pagare ai propri residenti una tassa su un documento di autorizzazione inesistente

Perche’ e’ comunque illegittimo richiedere una autorizzazione per utilizzare un telefono mobile

Lo stratagemma utilizzato dallo Stato Italiano per imporre una gabella illegittima e’ stato quello di considerare il telefonino un apparato radioelettrico (come ad esempio le ricetrasmittenti dei radioamatori) che necessiti quindi di una “patente”.

Esiste invece una norma molto semplice che stabilisce a quale fattispecie giuridica appartengano i telefoni: la direttiva 91/263/CE dice chiaramente che questi sono da considerarsi apparecchiature terminali di comunicazione.
D’altro canto lo stesso Stato Italiano in piu’ occasioni ha dichiarato che lo status giuridico tecnico del telefono mobile non quello della stazione radioelettrica ma quello del terminale di comunicazioni (vedi allegato 1 e 2: lettera ministero PPTT DGCA/8/COC/M2 del 7 agosto 1997 e lettera 300.B/22417/89.5.8 del Ministero dell’Interno)

Vale la pena menzionare infine l’articolo 5 della direttiva 91/263/CE: Gli Stati membri non possono ostacolare l'immissione sul mercato, la libera circolazione e l'uso nel loro territorio delle apparecchiature terminali che soddisfano le disposizioni della presente direttiva

Quale maggior ostacolo se non l’imposizione di una licenza e di una tassa che non hanno eguali in nessuno stato mebro dell’Unione Europea?

Discriminazione interna allo Stato Italiano tra abbonati e clienti del servizio ricaricabile

Se si parte dall’assunto che per utilizzare un telefono mobile non basta pagare per il servizio, ma e’ anche obbligatorio possedere una licenza e’ necessario chiedersi quale sia il titolo abilitativo che permette a 50 milioni di clienti di utilizzare I contratti di tipo ricaricabile.

La risposta e’ presto detta: non c’e’ una licenza rilasciata dal Ministero, non c’e’ un contratto di abbonamento che possa essere falsamente dichiarato “sostitutivo”, non c’e’ un’esenzione.

Nei piu’ di 10 anni dalla loro introduzione sul mercato ne’ il Ministero delle Comunicazioni, ne’ quello dell’Economia, ne’ quello dell’Interno hanno dichiarato che l’utilizzo delle carte prepagate di telefonia mobile e’ illegale in quanto manca la licenza.

Quindi gli abbonati sono tenuti ad avere una licenza e I clienti prepagati no: una chiara illogicita’ della norma che scaturisce nell’ingiustificata discriminazione di una classe di cittadini.

La discriminazione a cittadini e imprese residenti e a coloro che abbiano stabilito attivita’ in Italia

Sia l’obbligo di licenza che la Tassa di Concessione Governativa sono una anomalia italiana che non ha paragoni in alcun altro Stato membro dell’Unione Europea.

Il fatto che tutti gli abbonati al servizio di telefonia mobile italiano (sia residenti che non) siano soggetti all’iniqua e illegittima tassa basata sulla disapplicazione di direttive comunitarie (quella sui terminali di comunicazione), comporta una distorsione del mercato nazionale delle telecomunicazioni e viola alcuni diritti dei cittadini comunitari.
Rispetto a un cittadino che svolga la propria attivita’ in un altro Paese dell’ Unione chi risieda o eserciti il proprio lavoro in Italia e sia abbonato a un operatore italiano di TLC mobili e’ soggetto a un fardello burocratico (l’obbligo di licenza) e fiscale (la TCG) che non ha paragoni in nessun altro Stato membro dell’Unione

Sulla duplicazione del tributo

Si nota infine che gli operatori di reti di comunicazioni mobili eserciscono reti di comunicazioni in seguito all'assegnazione di licenze, in relazione alle quali hanno gia' adempiuto ai relativi obblighi amministrativi ed economici. Tali imposizioni sono da ritenersi esaustive, in base ai principi sanciti dalla direttiva CE 97/13.
Tali oneri coprono l'attivita' di esercizio dell'intera rete, ivi compreso l’insieme sim + terminale, che per definizione e’ parte integrante della rete di comunicazione.
L'imposizione di una Tassa di Concessione Governativa sulle SIM in abbonamento, dunque, si configura come un onere aggiuntivo, ed una duplicazione dell'imposizione, confligente con quanto prescritto dalla succitata disciplina comunitaria.

Dott. Settimo Cerniglia

 

È vietato spiare chi scambia musica online

Il Garante: no ai controlli delle aziende. Fermata azione di una casa discografica

MILANO — Non si può scavalcare la privacy in nome del diritto d’autore: le «intercettazioni» informatiche avviate da società private per dare la caccia a chi scambia musica o giochi su Internet sono illegali. Lo ha stabilito il Garante per la privacy chiudendo l’istruttoria avviata sul caso Peppermint. La casa discografica tedesca da tempo aveva dichiarato guerra aperta ai pirati del download, arrivando a farli «spiare» da una società informatica svizzera, la Logistep. Con un obiettivo: tirar fuori i nomi dei «ladri» di note online, «stopparli» e ottenere un risarcimento.

Un gioco da ragazzi per questi esperti di soluzioni anti-pirateria che con software ad hoc avevano individuato migliaia di indirizzi Ip - sorta di carta d’identità - dei pc ritenuti responsabili dello scambio illegale di file. Dalla magistratura avevano poi ottenuto in primo tempo l’ok per indurre Internet provider come Wind e Telecom a rivelare i nomi dei navigatori corrispondenti agli Ip rilevati. Infine avevano spedito migliaia di minacciose raccomandate che invitavano i navigatori «intercettati» a collaborare rimuovendo i file contestati e pagando 330 euro. In cambio si sarebbe evitata una denuncia per condivisione di musica protetta da copyright. Un illecito penale.

Le migliaia di persone che si erano viste recapitare a casa la lettera ora possono tirare un sospiro di sollievo secondo le associazioni dei consumatori mentre invece Enzo Mazza, presidente della Fimi, prevede una raffica di denunce. Intanto le società «incriminate» sono ora tenute a cancellare i dati raccolti entro il 31 marzo. «Non è una decisione equa» protestano gli avvocati tedeschi di Mahlknecht & Rottensteiner, difensori della Peppermint. «C’è un diritto dimenticato, quello di proprietà. C’è un diritto violato, quello a una protezione giudiziale seria — lamentano —: la polizia postale e le procure finora non sono riuscite a fare granché: a parte qualche multato, la fanno franca tutti». Taglia corto il Garante Mauro Paissan: «In un Paese democratico non c’è spazio per una giustizia fai-da-te, per far valere i propri diritti non ci si può inventare una polizia privata».

articolo tratto dal Corriere della Sera Scritto da

Alessandra Muglia
Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Marzo 2009 12:16