
Sabato 15 marzo 2008
La Casa del Consumatore-Regionale Lazio apre per tutti i propri associati lo sportello Multe e Ricorsi.
Scopo di Tale sportello sarà quello di assistere i cittadini sulla problematica inerente le multe, cartelle esattoriali, cartelle pazze, striscie blu.
Lo sportello sarà aperto dal lunedì pomeriggio al Sabato mattina.
Per contattattarci mercoledi al venerdì 16.00-1900 e sabato mattina dalle 9.30 alle 12.00 Tel 0664463420
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ARTICOLI E GIURISPRUDENZA
Obbligo di comunicare i dati personali del conducente: “ il parere di un penalista”Come molti hanno già notato, in quest’ultimo periodo, i Giudici di Pace hanno visto aumentare di gran lunga il proprio lavoro a causa di una elevata quantità di ricorsi promossi da cittadini che si sono visti irrogare sanzione pecuniaria per non aver comunicato i dati del conducente ai sensi dell’art. 126 bis.
Rispetto a questo tema l’Avv. Paolo Franzi ha già riflettuto attraverso alcuni elaborati: sin da adesso lo ringrazio perchè i suoi scritti sono stati fonte di ispirazione per questo articolo.
L’art. 126 bis II comma del codice della strada precisa infatti: “Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a € 1.000.”E’ opportuno domandarsi se tale capoverso sia applicabile anche nel caso in cui il proprietario comunichi di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo.
Ai fini di una lettura completa e di un inquadramento dettagliato del problema sarà bene procedere questa analisi per gradi:
- La ratio legis della norma, sembra consistere nel punire con il decurtamento dei punti l’effettivo trasgressore (sia quest’ultimo il conducente oppure il proprietario del veicolo) prevedendo una pena pecuniaria per il proprietario, o altro utente della strada in quanto obbligato in solido, che abbia omesso di comunicare i propri dati personali
- Secondo molti, tale disposizione, per la singolarità della sua struttura, produce una disuguaglianza in quanto obbliga il proprietario del veicolo, (obbligo sanzionato con pena pecuniaria), nel caso in cui egli non coincida con l’effettivo trasgressore, a documentare fatti che esulano dalla propria sfera d’azione
- Inoltre, data la particolarità del caso prospettato, piuttosto ipotetico e per questo privo di attualità, affidare l’esito della controversia all’accertamento di un fatto che dipende da ricostruzioni probatorie così complesse è privo di buon senso
- Infine - tertium non datur - pur a voler considerare ragionevole il caso de quo, si dovrebbe ammettere almeno di trovarsi di fronte ad una probatio diabolica che come tale non può essere né richiesta, né pretesa dal giudice.
Ad ogni buon conto, è solare che nel caso che ci occupa (impossibilità del proprietario di certificare chi fosse alla guida del veicolo al momento dell’infrazione) - come spesso accade purtroppo - lo stesso Legislatore abbia contribuito a “far scricchiolare” una struttura giuridica già di per sé pericolante e fin troppo articolata, sebbene l’intento fosse di tutt’altro genere.
Detto ciò, occorre fare subito il riscontro giurisprudenziale delle tesi sopraindicate per poter verificare se trovano conferma e/o fondamento nel panorama della Suprema Corte
In una delle ultime sentenze la Cassazione ha così statuito: “Integra l’ipotesi di illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli art. 126 bis e 180 C.d.S l’omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all’autorità amministrativa al fine di consentirle l’espletamento dei necessari e previsti accertamenti per l’espletamento dei servizi di polizia stradale” (Cfr. Cass. Civ. sez. II n. 13748/07)Tale sentenza smentisce il principio secondo cui il non ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento della presunta violazione rende facilmente eludibile la norma che prevede, a carico del proprietario e/o del suo obbligato in solido, l’obbligo di comunicare i dati del conducente. Ciò comporta che al giudice sia richiesta la valutazione dell’elemento psicologico del proprietario e/o dell’obbligato in solido che non ha comunicato i dati del conducente: la sanzione può e deve essere irrogata solo nel caso in cui si ravvisi un comportamento negligente o quanto meno colposo.
E’ utile, a questo punto, analizzare la fattispecie che ci occupa:- nel caso de quo nessun rimprovero può essere fatto ad un cittadino che non ricordi, passati mesi dalla data dell’infrazione, chi fosse alla guida della sua automobile il giorno della presunta violazione;
- non vi è una norma che obbliga i cittadini ad utilizzare diligentemente la propria autovettura, regolandone l’uso (ad esempio l’art. 1176 c.c.) né a vigilarne sull’affidamento;
- in ultimo, anche a voler ipotizzare per assurdo un dovere di vigilanza in capo all’utente della strada, è bene ricordare che nel nostro ordinamento non è prevista l’irrogazione di una sanzione a carattere personale, a seguito di una semplice certificazione di un privato cittadino - quale quella del decurtamento dei punti – e non sulla base di un accertamento di un pubblico ufficiale: solo quest’ultimo gode di fede privilegiata.
Niente di nuovo perciò!
L’art. 188 c.p.p. statuisce infatti, l’inutilizzabilità di prove assunte con metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o idonei ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti, poiché ciò si porrebbe in stridente contrasto con la libertà morale della persona nell’assunzione della prova.
Infatti, se è vero che ogni cittadino, qualora venga chiamato per rendere testimonianza, non potrà rifiutarsi, nessuno può essere obbligato a testimoniare contro se stesso (dichiarando che era lui alla guida del mezzo al momento del rilevamento dell'infrazione), ma neppure può essere obbligato ad accusare e rendere dichiarazioni contro terzi, dalle quali dichiarazioni potrebbe, poi, scaturire un procedimento sanzionatorio contro quest'ultimi.
E’ opportuno precisare, inoltre, che la confessione o la testimonianza estorta sono non soltanto inutilizzabili ai sensi dell’art. 188 c.p.p. ma addirittura giuridicamente inesistenti. Inesistenza deducibile dal rilievo che una dichiarazione non volontaria dell’imputato o del testimone difetta del nucleo centrale della fattispecie in assenza del quale mancano le premesse d’una valutazione normativa.
Quindi, nell’ipotesi in cui l’art. 126 bis capoverso venga interpretato come obbligo di testimonianza, emerge un nuovo profilo di incostituzionalità della norma, e ciò in relazione agli artt. 3 e 24 secondo comma della Costituzione.
Ad ulteriore conferma di quanto sostenuto si segnala una recente sentenza del Giudice di pace di Gragnano (dr. Raffaele Ranieri) in tema di assolvimento dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente ai sensi dell'art. 180 VIII comma C.d.s. Il magistrato, con minuziosa motivazione ha richiamato i principi generali del diritto civile secondo cui quando una prestazione è in parte impossibile, l'obbligato è liberato dopo aver eseguito la prestazione possibile, stabilendo che è sufficiente effettuare la comunicazione nei termini, ma che non vi è alcun obbligo giuriridico di ricordare chi fosse alla guida del veicolo.
E' evidente che in considerazione del tempo trascorso non sempre si è in grado di conoscere l'effettivo conducente.Avv. Sara Toschi





